Con sentenza n. 150/2018 il Tribunale di Trento ha stabilito che rischia una condanna per abbandono di persone minori o incapaci, ex art. 591 c.p., il genitore che lascia i propri figli in macchina senza custodia, anche se solo per un breve tempo, privandoli della possibilità di uscire in caso di pericolo o di volontario allontanamento.
Nel caso in oggetto i genitori di tre minori si erano allontanati – prima il padre e poi la madre – lasciando due dei figli nella vettura con la chiusura centralizzata delle porte inserita.
Il pianto del bambino più piccolo aveva attirato l’attenzione di una passante il quale aveva, dunque, avvisato i Carabinieri che sopraggiungevano contemporaneamente al padre dei minori.
Questi ultimi erano rimasti bloccati e incustoditi per un lasso temporale – circa mezz’ora – idoneo a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato e a integrare il reato di abbandono di minori.
La condotta della madre integra, quindi, secondo il Tribunale, il reato di abbandono di minori ex art. 591 c.p., aggravato ai sensi del 4 comma della stessa disposizione, per essere stato il fatto posto in essere dal genitore.
La legge punisce non già la durata dell’abbandono quanto la messa in pericolo dell’incolumità di un minore: il reato è, pertanto, integrato anche in caso di abbandono temporaneo.
Considerata, inoltre, l’età dei bambini (nove e tre anni) e le circostanze in cui è maturata la condotta, non vi sono i presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., non sussistendo alcuna tenue esposizione a pericolo giustificatrice di ridotta offensività.