Addebito ad entrambi i coniugi

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30746/2017, ha stabilito che la separazione deve essere addebitata ad entrambi i coniugi se i loro comportamenti  hanno determinato una definitiva ed insanabile frattura del rapporto.

Anche la moglie è, quindi, responsabile se, senza alcuno spirito di collaborazione, ha manifestato distacco e disaffezione con comportamenti aggressivi come quello di cambiare la serratura della porta di casa.

Il Tribunale aveva addebitato ad entrambi i coniugi la separazione, rigettando l’istanza della moglie volta ad ottenere un assegno di mantenimento.

La decisione era stata confermata anche in secondo grado.

La moglie decide, dunque, di presentare ricorso in Cassazione deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 151 comma 2 c.c.) circa la dichiarazione di addebito della separazione anche a suo carico.

Gli Ermellini ritengono che non siano state svolte specifiche contestazioni avverso la sentenza impugnata: la deduzione di errori di diritto, individuati indicando le norme pretesemente violate, non basta, infatti, a contestare le decisioni adottate nel merito.

Nella fattispecie la Corte d’Appello ha evidenziato che la definitiva ed insanabile rottura del rapporto coniugale, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata determinata dai comportamenti reciproci dei coniugi.

La moglie, in particolare, priva di qualsivoglia spirito di collaborazione, ha manifestato il proprio distacco e la propria disaffezione “con sterili atteggiamenti aggressivi e trancianti come il cambio della serratura della porta di casa“.

Il ricorso è stato respinto.

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