Addebito della separazione

Si segnala l’ordinanza n. 1296/2017 della Corte di Cassazione che ha ritenuto corretto addebitare la separazione nei confronti del coniuge che pratica “mobbing familiare” verso l’altro.

Nella fattispecie il marito teneva comportamenti persecutori nei confronti della moglie tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da costringere la partner ad abbandonare la casa familiare.

Per questa ragione la separazione intervenuta tra gli stessi era stata addebitata al marito.

I comportamenti vessatori posti in essere da quest’ultimo sono stati ritenuti provati dai giudici, diversamente dalle asserite condotte della moglie che, secondo il marito, sarebbero state contrarie ai doveri matrimoniali.

Le doglianze dell’uomo nanti la Suprema Corte relative all’operato dei giudici di merito non hanno trovato accoglimento: la Cassazione ha, infatti, ritenuto che la Corte d’Appello abbia ben argomentato sia in relazione alla condotta colpevole del marito quale causa della crisi coniugale sia quanto alla consumazione nel tempo di tale condotta che aveva costretto la donna ad allontanarsi al domicilio coniugale.

L’allontanamento è, dunque, ritenuto una reazione alla condotta colpevole del marito – che aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza – e non un elemento che ha contribuito al verificarsi della crisi coniugale.

Inammissibile, quindi, le censure dell’uomo volte ad una valutazione dei fatti notoriamente preclusa in sede di giudizio di legittimità.

 

 

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