Adozione e C.T.U.

Si segnala la sentenza n. 7559/2018 della Corte di Cassazione in tema di dichiarazione di adottabilità del minore ed opportunità della C.T.U.

Nella fattispecie la ricorrente lamentava che la Corte d’Appello le avrebbe attribuito un disturbo comportamentale desunto, senza contraddittorio, dalle valutazioni dei servizi sociali e non da un accertamento medico.

Inoltre evidenziava che non fosse stata valutata né la irreversibilità o meno del disturbo diagnosticato nè la possibilità di interventi per rimediare visto che pur essendovi alcune difficoltà nel rapporto genitoriale ciò non poteva giustificare il definitivo allontanamento del minore della famiglia di origine.

La Suprema Corte ha accolto le doglianze della madre ed ha ritenuto il ricorso fondato.

La legge sull’adozione n. 183/1984 all’art. 1 attribuisce carattere prioritario al diritto del minore di crescere nella propria famiglia d’origine, in quanto ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico e mira a garantire tale diritto predisponendo interventi per rimuovere situazioni di difficoltà e disagio familiare.

I servizi sociali non devono, pertanto, limitarsi a rilevare le carenze del nucleo familiare ma devono dare sostegno per cercare, ove possibile, di rimuovere le difficoltà.

E’ compito del giudice di merito verificare se possa esservi un intervento di sostegno per rimuovere situazioni di difficoltà familiare e solo nel caso in cui non sia possibile il recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, si può accertare lo stato di abbandono quale premessa dell’adozione (Cass. n. 6137/2015; Cass. n. 6552/17).

Gli Ermellini hanno dunque stabilito che per accertare lo stato di adottabilità di un minore il giudice deve:

  1. a) verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero dei genitori, sia in relazione alle condizioni economico-abitative, senza che l’attività lavorativa svolta e il reddito percepito assumano valenza discriminatoria, sia con riguardo alle condizioni psichiche, queste ultime da valutare anche mediante un’indagine peritale, se del caso;
  2. b) estendere tale verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, anche se, allo stato mancanti.

Nel caso in oggetto è stata attribuita alla madre una fragilità psichica sulla base di considerazioni dei servizi sociali e non a mezzo di accertamento tramite C.T.U. e non è stata effettuata alcuna valutazione circa la recuperabilità della stessa al suo ruolo genitoriale.

La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello perché, effettui i necessari accertamenti.

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