Si segnala la sentenza n. 27/2017 con la quale la Corte di Cassazione affronta nuovamente il dibattuto tema dell’affido condiviso, quale regola vigente in materia di affidamento dei minori, limitando quello esclusivo alle ipotesi di estrema necessità.
Nella fattispecie, in primo e secondo grado, i figli minori della coppia separando erano stati affidati in via esclusiva al padre stante la forte conflittualità tra i coniugi.
I giudici ritenevano, infatti, che l’incapacità di marito e moglie ad operare scelte comuni sia pure nell’interesse della prole avrebbe creato – in caso di affido condiviso – una situazione di “stallo” nelle decisioni relative ai figli.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le motivazioni nel merito ed ha affermato che l’affidamento esclusivo non garantisce una minore litigiosità tra genitori, né tutela l’interesse del figlio.
Si deve, piuttosto, valutare l’idoneità del genitore a svolgere le sue funzioni e prevedere un affidamento esclusivo solo ed esclusivamente quando il genitore non sia ritenuto idoneo.
La Suprema Corte ha, dunque, confermato la giurisprudenza consolidata che ritiene l’affidamento condiviso dei figli minori il regime ordinario di affidamento che non è impedito dalla conflittualità dei genitori, salvo che non sia pregiudizievole nell’interesse della prole, alterandone e ponendone in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico.