Anche palpare il fondo schiena è violenza sessuale

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3610372016, ai sensi dell’art. 609 bis c.p., ha condannato ad un anno ed otto mesi di reclusione per violenza sessuale un cittadino straniero che, approfittando di un luogo affollato, ha palpeggiato il fondo schiena di una donna.

 

Nella fattispecie l’uomo era accusato di avere, usando violenza, costretto una donna a subire atti sessuali “consistiti nel palpeggiare repentinamente le natiche della donna e strusciare le dita tra le stesse“.

 

La Corte di Appello non ha concesso le attenuanti generiche avuto riguardo allo scarso controllo degli istinti da parte dell’imputato, alla sfrontatezza della sua condotta nonché alla mancanza di qualsivoglia pentimento.

 

La Cassazione ritiene fondata la pronuncia di secondo grado impugnata dall’uomo in relazione alla congruità della pena ed alla negata concessione delle attenuanti generiche, stante il gesto dell’imputato ritenuto “odioso” in quanto improvviso ed attuato in un contesto nel quale l’affollamento e l’indifferenza avrebbero potuto garantire la sua impunità.

 

Infine, priva di fondamento alcuno risulta altresì la doglianza circa l’omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio immediato in primo grado e di quello di citazione per il secondo grado nella lingua conosciuta dall’imputato, in quanto non tempestivamente eccepita e, dunque, da ritenersi sanata.

 

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