La Cassazione, con ordinanza n. 19721/2017, ha stabilito che alla ex moglie che vive in una condizione più “dimessa” rispetto al marito, considerata altresì l’età, le condizioni fisiche peggiorate e le sue energie non più giovanili, vada riconosciuto l’assegno divorzile.
Nella fattispecie un ex marito aveva impugnato le condizioni della separazione giudiziale nella parte in cui, tra l’altro, veniva obbligato a corrispondere alla ex moglie l’assegno di divorzio.
In secondo grado l’istanza era stata rigettata, così come anche quella della moglie di ripristinare l’ammontare precedente dell’assegno in suo favore.
Nella decisione si è tenuto conto di quanto stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 11504/2017 ed è stato rilevato che l’ex coniuge si trova in una condizione economica complessivamente “più dimessa” rispetto al marito, ma ancor più incidono, sotto il profilo dell’indipendenza economica, le di lei peggiorate condizioni fisiche, l’età e le energie non più giovanili.
Circostanze tutte che giustificano la conferma della misura di contribuzione, avuto altresì riguardo al fatto che recentemente la giurisprudenza ha abbandonato il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ritenendo che debba essere presa in considerazione l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede, vista la natura “assistenziale” dell’assegno in oggetto.
Si richiama, inoltre, in tal senso la sentenza n. 11723/2017 del Tribunale di Roma che ha stabilito il riconoscimento dell’assegno in caso di accertata inadeguatezza dei mezzi economici di cui dispone il coniuge ed alla oggettiva impossibilità di procurarseli.