Ancora in tema di mantenimento…

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4100/2017, ha affermato che spetta alla moglie disoccupata ed anziana, da sempre casalinga, l’assegno di mantenimento considerate le difficoltà nel trovare un impiego per via dell’età nonché per la crisi del mercato del lavoro.

Nella fattispecie, a seguito della separazione giudiziale il marito versava alla moglie un assegno mensile dell’importo di lire mille e duecento.

Successivamente, con la sentenza di divorzio – chiesto dal marito – il Tribunale stabiliva un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad euro trecentocinquanta mensili, per via di una sopravvenuta patologia cardiaca del coniuge che ne aveva limitato la capacità lavorativa.

La signora presentava ricorso nanti la Corte d’Appello che rideterminava l’importo dell’assegno in euro seicento mensili.

Decisione condivisa dalla Suprema Corte, secondo la quale, ai fini della corretta determinazione dell’assegno, rileva sia la considerevole durata del matrimonio sia la valutazione delle condizioni del mercato del lavoro.

La pronuncia della Cassazione evidenzia che, verificata la sussistenza del diritto all’assegno divorzile avuto riguardo all’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, a confronto con il tenore di vita in costanza di matrimonio, si procede alla determinazione dell’ammontare dell’assegno stesso, considerando le condizioni dei coniugi, i motivi della decisione, il contributo personale ed economico dato da ognuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi detti elementi anche in relazione alla durata del matrimonio.

Nel caso in oggetto ha avuto rilevanza la condizione di disoccupazione della donna, la generale crisi economica ed occupazionale nonchè la difficoltà di entrare nel mondo del lavoro a quasi sessanta anni senza una specifica qualificazione, avendo dedicato la propria attività esclusivamente nell’ambito familiare come casalinga.

 

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