Ancora in tema di mantenimento dei figli

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8047/2019, ha stabilito che commette il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) il genitore che non versa l’assegno di mantenimento per i figli minori anche se, per alcuni mesi dopo la separazione, ha fatto la spesa per la prole, in quanto l’acquisto di generi alimentari non esonera dalla corresponsione dell’assegno di mantenimento e dal far fronte anche agli altri bisogni essenziali dei figli.

Nella fattispecie un padre – condannato a quattro mesi di reclusione e ad € 400,00 di multa per il reato di cui all’art. 570 c.p.- si è difeso sostenendo che il suo comportamento si era verificato per poco tempo in quanto, per diversi mesi dopo la separazione, aveva provveduto all’acquisto di generi alimentari per i figli con una spesa di circa € 100,00 mensili.

Egli contestava, dunque, al giudice di merito di non aver indicato con precisione i mesi in cui la violazione si sarebbe verificata, con conseguente erronea individuazione dell’epoca di commissione del reato, circoscritto, quindi, a soli quattro mesi.

Circostanza temporale confermata anche dalla madre dei minori.

Nella sentenza di appello era stato evidenziato che la donna, lavorando saltuariamente, non era in grado di provvedere ai bisogni dei tre figli minori – tanto da essere costretta a ricorrere all’aiuto di enti assistenziali – e che l’imputato non si faceva carico delle esigenze dei minori, neppure per cure mediche.

Gli Ermellini hanno ritenuto che la minore età dei figli rappresenta “in re ipsa” una condizione soggettiva dello stato di bisogno che obbliga entrambi i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando loro i mezzi di sussistenza (Cass. n. 53607/2014).

Ritenuto, quindi, provato lo stato di bisogno dell’ex coniuge, vista la necessità della stessa dì ricorrere a lavori saltuari nonché all’aiuto di terzi per provvedere alle esigenze dei figli, i giudici hanno ritenuto sussistente il reato contestato.

Il ricorso, pertanto, non ha trovato accoglimento.

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