La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27175/2018, ha stabilito che l’art. 570 bis c.p. è applicabile all’ipotesi di mancato mantenimento al figlio minore anche se questi non versi in stato di bisogno.
Gli Ermellini hanno precisato che la norma citata, recentemente introdotta (D.lgs. n. 21/2018), non ha mutato la struttura dell’illecito penale: ai fini della configurazione del reato non rileva, quindi, che la minore cui è dovuto il mantenimento non si trovi in stato di bisogno grazie all’aiuto economico del nonno.
Nel caso in oggetto, in secondo grado viene confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di condanna del padre per il reato ex art. 12 sexies Legge n. 898/1979 per non avere corrisposto l’assegno mensile di mantenimento in favore della figlia minore ed il 50% delle spese mediche straordinarie documentate, come disposto dalla sentenza di divorzio.
Il legale del padre ricorre in Cassazione contestando la violazione dell’art. 570 c.p. e lamentando un vizio di motivazione nella sentenza impugnata per non avere la Corte d’Appello motivato in merito “all’effettivo stato di bisogno della minore“.
La Suprema Corte ritiene applicabile alla fattispecie in esame l’art. 570 bis c.p che riproduce “le previgenti disposizioni penali contenute all’art. 12-sexies della l. 1 dicembre 1970 n. 898 e all’art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, norme che, conseguentemente, sono state espressamente abrogate dall’art. 7, lett. b) e d) dlgs n. 21 del 2018.”
La norma realizza, dunque, una continuità normativa in relazione alla violazione dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento stabilito in favore dell’altro coniuge e/o figli a seguito della pronuncia di divorzio, in quanto è invariata la struttura del reato.
Tanto stabilito, gli Ermellini affermano che “I giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla sostanziale conferma della sentenza di primo grado attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica. In particolare si è sottolineato come sia stato dimostrato l’inadempimento del ricorrente almeno sino alla data del 07/04/2013 e come lo stato di bisogno della minore fosse indirettamente confermato dalla necessità di intervenire in suo aiuto da parte del nonno materno. Si tratta di argomentazioni che, oltre ad essere del tutto logiche e pienamente alle rispondenze processuali, costituiscono applicazione di consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia”.