stalking

Stalking

Con la sentenza n. 18559/2016, la quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, rigettando il ricorso di un uomo accusato di aver compiuto atti persecutori nei confronti di una donna, ha affermato che anche il corteggiamento ossessivo, come quello consistente nell’invio ripetuto di mazzi di fiori, può integrare il reato di stalking.

Secondo la Suprema Corte “spesso la condotta molestatrice si risolve in una serie di contegni che, di per sé, non hanno alcuna valenza criminosa e che la assumono proprio per il fatto della loro maniacale ripetitività, assunta nei confronti di una persona che non gradisce, rendendola insopportabile”.

Anche l’invio di fiori può essere molesto se chiaramente non gradito dalla destinataria”.

Nella fattispecie, il comportamento dell’uomo veniva condannato dal giudice di merito – che aveva disposto il divieto di avvicinamento alla vittima – per il carattere di “estrema e allarmante molestia, volto a piegare la vittima, a perseguitarla e ad invaderle la vita con la sua presenza”.

La decisione viene confermata dai Giudici della Cassazione.

A causa del corteggiamento pressante ed ossessivo, reiterato in modo costante e ripetitivo posto in essere dall’uomo, integrante dunque atti persecutori veri e propri, la donna si era, infatti, vista costretta, suo malgrado, a modificare le proprie abitudini, “a non uscire di casa da sola e a incaricare altre persone di accompagnare la figlia a scuola».

Il reato si configura quando la vittima è costretta a cambiare le proprie abitudini di vita perché teme per la propria incolumità o perché soffocata da uno stato di ansia.

Il riconoscimento del reato da parte della Corte di Cassazione è molto importante nella lotta a questo tipo di reati perché evidenzia la necessità di adottare misure preventive – prima fra tutte il divieto di avvicinarsi alla vittima – per evitare conseguenze più gravi.

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