Ascolto del minore

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7262/2022, ha stabilito che configura una violazione del principio del contraddittorio il mancato ascolto del minore infra-dodicenne nell’ambito del giudizio di affidamento e collocamento dello stesso presso un genitore.

Nel caso in esame, due figlie minorenni erano state affidate al padre e collocate presso l’abitazione dei nonni.

La madre ricorre in Cassazione ove il suo ricorso trova accoglimento.

Secondo gli Ermellini il minore è parte sostanziale nei procedimenti giudiziari che lo vedono coinvolto.

Nel corso di questi giudizi, la tutela del minore – spesso portatore di interessi diversi da quelli dei genitori – viene attuata attraverso la sua audizione, la cui omissione integra violazione del principio del contraddittorio, salvo che lo stesso non abbia la capacità di discernimento.

In tema di affidamento dei minori, il criterio guida deve, dunque, essere quello dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole.

In virtù del principio di bigenitorialità, trova applicazione nella maggior parte dei casi l’affidamento condiviso e, solo in casi specifici, il giudice può derogarvi, mediante affidamento esclusivo al genitore che – sulla base di un suo giudizio pronostico – appare più idoneo a proteggere gli interessi del minore, a garantirne lo sviluppo della personalità e a ridurne le sofferenze e i danni conseguenti alla disgregazione del nucleo familiare.

Nel caso in cui il Giudice deroghi al regime ordinario dell’affido condiviso deve, pertanto, formulare detto giudizio prognostico e ascoltare il minore infradodicenne in relazione all’indicazione del genitore con il quale preferisce stare.

 

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