Assegnazione casa familiare

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25604/2018, ha stabilito che è legittima l’assegnazione della casa ex coniugale alla madre che convive con la figlia maggiorenne, non economicamente autosufficiente, che pur frequentando l’Università in altra città ha mantenuto uno stabile collegamento con l’abitazione.

Nella fattispecie l’ex marito aveva impugnato la sentenza con la quale la casa ex familiare era stata assegnata alla ex moglie: la Corte di Appello aveva confermato la decisione di assegnare la casa a quest’ultima in quanto la donna vi coabitava con la figlia maggiorenne ma non autosufficiente, mentre il figlio minore si era trasferito presso la nonna che abitava nello stesso stabile.

Il padre ricorre quindi in Cassazione contestando la decisione di assegnare la casa all’ex moglie sulla base dell’interesse della figlia maggiorenne adottata senza considerare l’interesse del figlio minore che, a causa delle relazioni conflittuali tra i genitori, era stato costretto ad andare a vivere dalla nonna.

Secondo la Suprema Corte era stato correttamente accertato nel merito che la figlia maggiorenne, studentessa universitaria, aveva comunque mantenuto un collegamento stabile con l’abitazione ove conviveva con la madre, diversamente dal figlio minore che si era allontanato volontariamente andando a vivere con la nonna ed il padre.

La legge prevede che il godimento della casa familiare sia attribuito tenendo conto dell’interesse dei figli a restare nell’ambiente in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano.

La giurisprudenza ha ribadito che “la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall’affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, che funge da presupposto inderogabile dell’assegnazione. Suddetta scelta, inoltre, neppure può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o, tanto meno, degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel loro quotidiano habitat domestico. L’assegnazione della casa, in conclusione, è uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità”.

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