Assegnazione casa familiare

Si segnala la sentenza n. 12255/2019 con cui il Tribunale di Roma, nell’ambito di un divorzio, ha assegnato al genitore collocatario dei figli minori la casa coniugale costituita da due appartamenti, distinti da un diverso numero di interno ma collegati tra loro da una scala interna.

Nel caso in esame, con la separazione era stata assegnata alla moglie, quale casa ex coniugale, l’unità abitativa al terzo piano, mentre quella al quarto piano le era stata attribuita dal marito in comodato gratuito decennale.

In sede di divorzio la donna chiede l’assegnazione di entrambi gli appartamenti.

L’ex marito si oppone alla richiesta ritenendo che la casa coniugale vada individuata solo nell’appartamento del terzo piano.

Il Tribunale, previa conferma dell’affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre, assegna a quest’ultima la casa coniugale.

La fase istruttoria evidenzia l’esistenza di un collegamento tra le due unità abitative attraverso una scala interna già esistente in costanza di matrimonio.

Sebbene, dunque, nelle condizioni di separazione consensuale le parti avessero qualificato casa coniugale solo uno degli interni, le due unità immobiliari costituiscono in realtà un’unica unità abitativa.

A seguito della separazione, la madre aveva continuato a vivere con i figli nella casa coniugale nella sua originaria consistenza: il giudice decide, pertanto, di assegnare alla donna entrambe le unità abitative per garantire l’interesse dei figli minori a conservare, sino all’autosufficienza economica, l’originario habitat domestico.

Il Tribunale – dopo aver evidenziato come i due ex coniugi, in sede di separazione, in contrasto con la reale situazione di fatto, abbiano indebitamente qualificato casa coniugale solo una delle due unità sviando così la valutazione del Tribunale – afferma che detta circostanza non priva i figli del diritto a vedersi garantita la conservazione dell’habitat domestico, attraverso il provvedimento di assegnazione della casa familiare nella sua effettiva consistenza.

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