Assegnazione casa familiare al padre

Si segnala il provvedimento del Tribunale di Roma, prima sezione civile, del 16 maggio 2017, che ha modificato alcune statuizioni relative alla separazione di una coppia.

Più precisamente, il giudice ha revocato l’assegnazione della casa ex coniugale ed il contributo per il mantenimento dei figli in considerazione del desiderio manifestato dai figli minori di stare con un genitore.

E’, dunque, venuta meno la collocazione prevalente dei figli presso la madre, con conseguenze sull’assegnazione alla donna della casa e sull’assegno di mantenimento a carico del padre.

Nel corso dell’audizione dei minori davanti al giudice è emersa una situazione di disagio degli stessi a causa della conflittualità tra i genitori, nonché a causa di rapporti problematici con la madre, tanto da manifestare un “desiderio espresso unanimemente” di abitare col padre.

Il giudice ha, pertanto, affidato i minori ai Servizi Sociali affinché vengano posti in atto i necessari interventi per comporre il conflitto genitoriale e per far sì che venga ripristinato un equilibrato rapporto dei figli con la madre.

Un percorso che dovrà essere costantemente monitorato, segnalando eventuali comportamenti nocivi per i minori o di inadempienza rispetto alle prescrizioni individuali, nonché l’eventuale proficua conclusione degli interventi stessi.

Nelle more i minori vengono collocati prevalentemente presso il padre, stante il desiderio espresso dagli stessi e tenuto altresì conto che “una diversa collocazione, anche alternata, rischierebbe, infatti, di inasprire i rapporti tra i minori e la madre ed accentuare il sentimento di ostilità che i minori manifestano verso la stessa“.

Decisione, dunque, che tiene conto dell’interesse morale e materiale della prole, alla quale consegue sia la necessità di assegnare al padre la casa coniugale, in quanto genitore collocatario, con ordine alla madre di cambiare abitazione entro 60 giorni, sia il venir meno dell’assegno di mantenimento a carico del padre in favore della donna.

 

 

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