Si segnala l’ordinanza n. 10417/2018 con la quale la Corte di Cassazione, in tema di assegno divorzile, ha stabilito che il giudice, nel valutare comparativamente la situazione reddituale e patrimoniale degli ex coniugi, deve motivare in relazione alla data di pensionamento della moglie non essendo sufficiente collocarla genericamente nel “corrente anno“.
Nella fattispecie, in primo grado con la sentenza di divorzio era stata riconosciuta alla donna un assegno divorzile di importo uguale a quello fissato in sede di separazione.
In secondo grado il giudice riteneva, invece, che non vi fosse sperequazione tra i redditi dei coniugi rispetto all’epoca della separazione, rilevando che la signora, ex dipendente, fosse titolare di un’indennità di mobilità che sarebbe stata sostituita nell’anno corrente alla data della sentenza (2014) da un trattamento pensionistico di circa 1700 euro mensili.
La donna ricorre, dunque, in Cassazione lamentando violazione dell’art 5 Legge n. 898/1970, essendosi ritenuto che lei fosse pienamente in grado di provvedere a sé con le proprie risorse anche a far data dal collocamento in mobilità, nonché lamentando che la Corte d’Appello non avesse considerato le sue effettive prospettive pensionistiche e che, dunque, solo dieci anni dopo (2024) sarebbe andata in pensione.
Gli Ermellini ritengono non chiaro tale aspetto, non avendo la Corte d’Appello motivato adeguatamente in relazione a tale circostanza – collocamento della data del pensionamento nell’anno in corso 2014 – fondamentale nella comparazione delle condizioni patrimoniali e reddituali degli ex coniugi.
La sentenza è stata cassata con rinvio.