Assegno di mantenimento

Con ordinanza n. 28938/2017 la Corte di Cassazione, in tema di assegno di mantenimento a seguito di separazione legale, ha stabilito che l’attitudine del coniuge al lavoro rileva solo in presenza di concreta possibilità di lavoro retribuita.

 

Nella fattispecie è stato rigettato il ricorso di un libero professionista che lamentava di dovere corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento in forza di sentenza di separazione.

 

Dall’istruttoria svolta è risultato che i coniugi avessero deciso di comune accordo che la donna non avrebbe lavorato per dedicarsi alla cura della famiglia e della casa.

 

A seguito della separazione la moglie era, dunque, priva di proprietà e di altre fonti di reddito, salvo l’assegno di mantenimento stabilito in suo favore in quanto il marito era un affermato professionista proprietario di diversi immobili.

 

Assegno il cui ammontare va stabilito in base alle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali dei coniugi con lo scopo di assicurare a quello economicamente più debole un tenore di vita simile a quello goduto in costanza di matrimonio.

 

Ciò in quanto la separazione personale, a differenza del divorzio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale dal quale deriva il dovere di assistenza materiale, risultando sospesi solo gli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione.

 

Il ricorrente lamenta, inoltre, l’omessa valutazione della capacità lavorativa della moglie.

 

Gli Ermellini, richiamandosi a precedenti pronunce, affermano che l’attitudine del coniuge al lavoro rileva solo se vi sia un riscontro effettivo circa la sopravvenuta possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in base quindi a fatti concreti e non a valutazioni astratte.

 

Ne consegue che deve esistere una concreta possibilità di lavoro retribuito offerta al coniuge della quale deve essere fornita prova.

 

A riguardo nessuna dimostrazione in tal senso è stata fornita dal ricorrente, il ricorso del quale è stato, dunque, rigettato.

 

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