Assegno divorzile

Si segnala la sentenza del Tribunale di Milano del 22 maggio 2017 con la quale è stato recepito l’orientamento della Suprema Corte, sancito con sentenza n. 11504/2017, secondo cui per stabilire la misura dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge che ne faccia richiesta non conta più il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma rileva l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede.

 

Il Tribunale meneghino ha stabilito che se il coniuge guadagna poco meno di mille euro al mese non ha diritto all’assegno divorzile: il pregresso tenore di vita matrimoniale, quindi, non è più un presupposto per il riconoscimento del mantenimento che spetterà solo se l’ex coniuge richiedente non è indipendente dal punto di vista economico.

 

Secondo il Tribunale per indipendenza economica deve intendersi la capacità di una persona adulta e sana di provvedere al proprio sostentamento – vitto, alloggio, esercizio dei diritti fondamentali – considerando il contesto sociale in cui vive.

 

Per stabilire il tetto dell’indipendenza economica, il Tribunale ha ritenuto che si possa prendere quale parametro di riferimento il mancato raggiungimento dei requisiti di reddito massimi fissati per godere del patrocinio a spese dello Stato, ad oggi pari a circa 11.528,41 euro annui.

 

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