La Corte di Cassazione, con ordinanza 18111/2017, ha stabilito che se il coniuge divorziato forma una nuova famiglia – sia pure di fatto – eliminando ogni legame con il tenore ed il modello di vita relativi alla fase della convivenza matrimoniale, viene meno il presupposto per il riconoscimento dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge.
Ne consegue che il diritto non entra in stato di quiescenza ma viene definitivamente escluso.
Nella fattispecie era stato respinto il ricorso della ex moglie che, nel merito, si era vista dichiarare insussistente il diritto all’assegno divorzile, fermo restando il mantenimento dovuto dal padre al figlio, in quanto era stata ritenuta rilevante la circostanza che la donna convivesse con altro uomo.
Secondo la Suprema Corte la formazione di una nuova famiglia anche di fatto – quale come formazione sociale stabile e duratura in cui i svolge la personalità dell’individuo – è frutto di una “scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e quindi esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo”.
Non rileva la circostanza che la nuova relazione sia cessata.
Già in precedenza gli Ermellini, con sentenza n. 6855/2015, avevano ritenuto che il diritto all’assegno non entrasse in fase di quiescenza ma fosse del tutto eliminato, essendo irrilevanti le evoluzioni della nuova relazione.