Assegno divorzile

La Corte di Cassazione, con ordinanza n.23602/2017, ha ribadito il principio stabilito con la sentenza n. 11504/2017 dell’’abbandono del parametro del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile.

Nella fattispecie un ex marito onerato dell’assegno nei confronti della ex moglie ha presentato ricorso nanti la Suprema Corte evidenziando che l’assegno divorzile ha una funzione assistenziale e che, pertanto, la ex in possesso di mezzi e redditi adeguati (lavoro dipendente ed assegnazione della casa coniugale) avrebbe potuto condurre un’esistenza autonoma e dignitosa.

La Corte d’Appello aveva giustificato il riconoscimento dell’assegno nei confronti dell’ex moglie in quanto quest’ultima, benchè avesse un lavoro e la disponibilità della casa ex coniugale, non aveva redditi adeguati a conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’uomo ed ha ricordato la recente interpretazione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale quando viene chiesto l’assegno di divorzio spetta al giudice verificare innanzitutto l’an debeatur, ovverosia se la domanda dell’ex coniuge richiedente soddisfa le condizioni di legge (mancanza di mezzi adeguati o impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive).

La valutazione viene fatta non già in relazione al “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio” ma con riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex desunta da una serie di criteri quali il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari; la capacità e possibilità effettive di lavoro personale e la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Il soggetto che chiede l’assegno divorzile ha l’onere di provare la propria non indipendenza o autosufficienza economica, fermo restando il diritto alla prova contraria dell’altro ex coniuge.

La situazione reddituale del coniuge richiesto dell’assegno rileva solo nella fase di quantificazione dell’assegno stesso: nella fase del “quantum debeatur” il giudice terrà conto degli elementi indicati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi) anche in rapporto alla durata del matrimonio al fine di determinare in concreto la misura dell’assegno divorzile.

Per ottenere il riconoscimento dell’assegno divorzile non basta, dunque, che il giudice accolga la domanda sulla base del divario tra retribuzione ed inadeguatezza dello stipendio della donna paragonato alla situazione economica in costanza di matrimonio.

Il ricorso è, dunque, stato accolto con rinvio alla Corte d’Appello.

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