Si segnala l’ordinanza n. 14231/2018 con la quale la Corte di Cassazione ha ribadito quale parametro di riferimento per stabilire la misura dell’assegno divorzile non già il tenore di vita in costanza di matrimonio ma quello dell’indipendenza o autosufficienza economica.
Nel caso in oggetto, la ricorrente ha presentato ricorso contro la sentenza di secondo grado ritenendo che la Corte d’Appello – che aveva stabilito a carico dell’ex marito un assegno di duecento euro mensili – non avesse considerato le differenze economiche tra i coniugi poichè ella non era in grado di “mantenere autonomamente il tenore di vita pregresso, essendo disoccupata e sfornita di redditi, in quanto priva di una qualificazione professionale, non disponendo di una propria abitazione, per effetto della vendita della casa coniugale da parte del – marito – e avendo dovuto per tale motivo trasferirsi” in altra città.
Secondo gli Ermellini le doglianze della ricorrente non sono fondate in quanto “l’inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, al cui accertamento l’art. 5 della legge n. 898 del 1970 subordina il riconoscimento del contributo in questione, dev’essere valutata con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica dello stesso” (Cass. n. 23602/2017; Cass. n. 11504/2017) e neppure possono essere esaminate in quanto relative ad elementi già considerati nel merito e, pertanto, non riproponibili in sede di legittimità.
Il ricorso è, dunque, rigettato.