Assegno divorzile per la moglie che si è dedicata alla famiglia

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9868/2017, ha riconosciuto il diritto all’assegno divorzile della ex moglie ormai non più giovane per trovare un’occupazione, avendo ella lasciato il lavoro molti anni prima della fine dell’unione coniugale per dedicarsi alla famiglia.

Nella fattispecie l’ex marito non contestava la spettanza dell’assegno in favore della moglie ma l’ammontare.

Il Tribunale – in conformità all’orientamento della Suprema Corte (sentenza n. 11504/2017) che ha abbandonato il parametro del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” per valutare l’adeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente l’assegno adottando quello della “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso – ha riconosciuto l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno alla moglie non economicamente indipendente.

Ella, infatti, è priva di una fonte di reddito propria, salvo l’assegno di mantenimento del marito, né è titolare di beni immobili e di mezzi adeguati.

Inoltre l’età della signora (54 anni) non le consente di reperire un’occupazione, avuto altresì riguardo alle condizioni del mercato del lavoro dal quale è uscita da molto tempo, per scelta condivisa dai coniugi, allo scopo di prendersi cura della famiglia.

Riconosciuto il diritto all’assegno, il Tribunale conferma l’ammontare dello stesso nella misura  fissata in sede di separazione ritenendola adeguata a consentire alla donna un’esistenza libera e dignitosa, nonché giustificata dalla capacità reddituale del marito anche proprietario della ex casa coniugale.

Inoltre, non si può non considerare il contributo personale dato dalla moglie alla conduzione familiare, essendosi dedicata alla cura dei figli e della famiglia per ventidue anni di matrimonio.

 

 

 

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