Assegno di mantenimento

Si segnala l’ordinanza n. 3206/2019 con la quale la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un uomo volto ad ottenere la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore della ex moglie e della loro figlia minore.

Nel caso in oggetto la ex – alla quale era mancato l’aiuto economico da parte del padre deceduto dopo la separazione – agiva in giudizio per ottenere la modifica delle condizioni di separazione.

Il Tribunale, accogliendo il ricorso, stabiliva l’obbligo a carico del marito di versare alla ex moglie un assegno di mantenimento di € 2.000,00 mensili di cui € 1.200,00 per la figlia ed € 800,00 per la donna, oltre al contributo nella misura del 70% delle spese straordinarie per la minore.

Il coniuge impugnava la sentenza chiedendo la revoca dell’assegno di mantenimento in favore della ex moglie e la rideterminazione dell’importo dell’assegno in favore della figlia nella misura di € 300,00 oltre spese straordinarie.

La Corte di Appello rigettava il ricorso ritenendo che la morte del padre della ex moglie aveva “determinato un rilevante mutamento delle sue condizioni economiche facendo venir meno il consistente aiuto economico in favore della figlia e della nipote, aiuto che aveva consentito sino ad allora alla donna di integrare il modesto importo dell’assegno previsto dalla separazione consensuale”.

Secondo il giudice di merito, infatti, nonostante l’età e il titolo di studio, la donna non aveva alcuna esperienza lavorativa, né era stato provato l’acquisto in corso di causa di un immobile e neppure l’instaurazione di una stabile convivenza con un altro compagno.

Ed ancora, considerata l’età della figlia, era stata ritenuta fondata la richiesta di un maggior contributo per la minore.

L’ex marito ricorreva, quindi, in Cassazione lamentando che la Corte “avrebbe errato nel ritenere la morte del padre un mutamento di fatto tale da giustificare un mutamento delle condizioni economiche concordate in sede di separazione consensuale trattandosi di un evento non eccezionale né imprevedibile.”

Gli Ermellini hanno, però, ritenuto infondato il motivo del ricorso e hanno affermato che la morte del padre della ex moglie, successiva alla separazione ed imprevedibile all’epoca della stessa, si configurasse quale elemento sopravvenuto rilevante ai fini della modifica dell’assegno di mantenimento in favore della donna e della figlia minore.

 

 

 

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