La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 402/2018, ha stabilito che non spetta alcun assegno di mantenimento al coniuge in caso di matrimonio concordato e fondato su reciproci interessi economici, seguito da separazione dopo soli ventotto giorni, che non ha consentito alla coppia di creare un vero rapporto affettivo.
Nel merito era stata respinta l’istanza di mantenimento avanzata dalla moglie a seguito della separazione dal marito: il matrimonio era durato soltanto ventotto giorni senza che i coniugi avessero convissuto e senza che si fosse instaurata una vera comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Le parti si erano anche reciprocamente accusate di aver concordato il matrimonio per motivi diversi dalla volontà di una vera unione.
Il marito, ufficiale dell’esercito USA, grazie al matrimonio avrebbe beneficiato di gratifiche economiche riconosciute agli appartenenti alle forze armate; la moglie avrebbe accettato di sposarsi dopo essersi fatta rilasciare assegni post-datati ed una somma in contanti di centodiecimila dollari.
Secondo la difesa della donna la breve durata del matrimonio non preclude il diritto all’assegno di mantenimento se la separazione non è addebitabile al coniuge richiedente, se quest’ultimo non è titolare di adeguati redditi propri nonché qualora vi sia disparità economica tra le parti.
Gli Ermellini, invece, hanno ritenuto che nella fattispecie non si sia realizzata alcuna comunione spirituale e materiale tra i coniugi ma si sia soltanto realizzato un accordo economico tra le parti senza instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come affectio coniugalis.