Attività investigativa “fai da te”? Conseguenze civili e penali

Non è necessario arrivare a collocare una telecamera in una abitazione per riprendere gli eventuali incontri del partner con l’amante per essere condannato, ai sensi dell’art. 615 bis c.p., per illecita interferenza nella vita altrui.

Per incorrere in conseguenze di carattere civile e/o penale è sufficiente, infatti, controllare il telefono cellulare del compagno e/o della compagna, la sua casella mail o introdursi nel profilo facebook nel tentativo di verificare l’esistenza di una sospetta relazione amorosa.

Più specificamente, l’accesso alla mail si configura quale comportamento suscettibile di condanna ex art. 616 c.p. per violazione, sottrazione o soppressione della corrispondenza.

La consultazione della chat di altro soggetto, con relativa violazione della password, può invece integrare il reato di accesso abusivo a sistema informatico o telematico.

E’ punito altresì, ai sensi dell’art. 494 c.p., per sostituzione di persona, chi crea un falso account spacciandosi così per un’altra persona allo scopo di verificare i propri dubbi o eventuali indizi dell’infedeltà del partner.

Si evidenzia che i frutti della c.d. “attività investigativa” svolta illecitamente con violazione della riservatezza del partner non sono utilizzabili per la richiesta di addebito in un eventuale giudizio di separazione.

Il coniuge traditore sorpreso dall’altro coniuge grazie ad un apparecchio di videoregistrazione potrà muovergli l’accusa di interferenze nella propria vita privata.

La legge punisce, infatti, chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini relative alla vita privata altrui nella sua dimora.

È, dunque, illecita l’acquisizione delle prove dell’avvenuto adulterio con dette modalità.

Ed ancora, non si possono neppure rivelare ad altri le informazioni così raccolte salvo rischiare un’accusa per diffamazione.

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