La Corte di Cassazione (V Sez. Penale), con sentenza n. 34800/2016, ha ritenuto configurabile la fattispecie di sostituzione di persona, ai sensi dell’art. 494 c.p., nei confronti di un soggetto che, per conquistare una donna le ha mostrato un finto atto di annullamento del matrimonio certificato dalla Sacra Rota per dimostrarle di essere libero, acconsentendo altresì a seguire il corso prematrimoniale.
La donna – in attesa di un figlio dall’uomo – poco convinta dal singolare comportamento tenuto da quest’ultimo (asserito ritardo dei documenti per le nozze, rinvio sine die della conoscenza dei futuri suoceri) decide, dunque, di seguire il fidanzato scoprendolo così mentre usciva dall’abitazione familiare ove serenamente egli conviveva con moglie e figli.
L’uomo è dunque chiamato a rispondere delle sue responsabilità dinanzi al Tribunale per tentata bigamia e per falso in atti pubblici.
I fatti vengono però riqualificati ritenendo configurabile la fattispecie di sostituzione di persona ex art. 494 c.p.
La Corte di Cassazione afferma, infatti, che “il delitto di sostituzione di persona appartiene al novero dei delitti contro la fede pubblica ma ha natura plurioffensiva, in quanto tutela anche gli interessi del soggetto privato nella cui sfera giuridica l’atto (nel caso l’attribuzione del falso stato) sia destinato ad incidere concretamente“.
Il “vantaggio” supera, dunque, il concetto di utilità economica e comprende anche quello “lecito e di natura non patrimoniale“.
Nella fattispecie si ravvisa, infatti, un vantaggio nei confronti del soggetto che, con bugia e quindi con dolo, ha “instaurato o comunque mantenuto per un apprezzabile lasso di tempo una relazione affettiva e di convivenza“.