Si segnala una pronuncia del TAR Friuli Venezia Giulia che, con sentenza n. 312/2017, avuto riguardo al principio di bigenitorialità, ha annullato la bocciatura di uno studente per non essere stato il padre, separato dalla madre, informato dell’andamento scolastico del figlio affidato ad entrambi i genitori.
Nella fattispecie un padre aveva chiesto l’annullamento del provvedimento in forza del quale il minore non era stato promosso a causa di una situazione scolastica compromessa dalle conseguenze sullo studente della separazione molto conflittuale dei genitori.
Detto provvedimento evidenziava “poco impegno, scarso interesse e atteggiamenti poco collaborativi”, “nonostante gli interventi degli insegnanti mirati a recuperare la delicata situazione dello studente egli non si è dimostrato disponibile a concretizzare positivamente con risultati adeguati, aggravando la sua posizione con reiterate assenze”.
Nel corso del procedimento è emerso che nonostante la scuola fosse a conoscenza della difficile situazione del ragazzo, nonché dell’affidamento congiunto ad entrambi i genitori, abbia provveduto a relazionare solo la madre del rendimento scolastico negativo del minore.
Il TAR ha, dunque, ritenuto che, vi sia stata violazione da parte dell’Istituto delle indicazioni di cui alla circolare ministeriale prot. n. 5336/2015 volta proprio a tutelare la bigenitorialità in ambito scolastico.
Ne è conseguito l’accoglimento del ricorso, in quanto il comportamento della scuola non ha permesso al padre dello studente di intervenire tempestivamente per aiutare il figlio a recuperare il rendimento scolastico.
Se egli, infatti, fosse stato informato della situazione gli esiti avrebbero potuto essere diversi anche in considerazione delle capacità di recupero dello studente e dal risultato positivo conseguito l’anno scolastico precedete frequentato dall’allievo in altra scuola ma sotto la guida del padre.