Cambiamento del cognome

Con sentenza n. 11410/2018, il TAR Lazio ha stabilito che l’istanza di modifica del cognome del minore va presentata congiuntamente da entrambi i genitori, nell’esercizio della rappresentanza legale ex art. 320 c.c.

Qualora venga presentata da uno solo dei due, è necessario il consenso di entrambi, salvo il caso in cui l’altro sia stato privato della responsabilità genitoriale.

Nel caso in esame una madre aveva presentato istanza al Prefetto per far aggiungere il proprio cognome a quello paterno del figlio minore.

Il padre del minore si era opposto, ditalchè, non sussistendo un’ipotesi di decadenza dalla potestà e stante il necessario consenso di entrambi i genitori per l’accoglimento della domanda, la Prefettura aveva respinto la domanda.

Secondo il TAR il diritto al nome (art. 6 c.c.) va tutelato non già come segno distintivo della persona ma come segno distintivo dell’identità personale.

I “cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome” sono, dunque, consentiti nei casi e con le formalità previste dalla legge.

La domanda, ex art. 89 D.P.R.. n. 396/2000, può essere sostenuta anche da intenti soggettivi e atipici, se meritevoli di tutela e non in contrasto con il pubblico interesse alla stabilità ed alla certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale.

Secondo il Consiglio di Stato, il diniego ministeriale di autorizzazione al mutamento di nome, ai sensi degli artt. 153 e seguenti del R.D. 1238/1939, si configura come un provvedimento discrezionale che deve contemperare la tutela dell’interesse pubblico alla stabilità del nome con gli interessi di chi intenda mutare o modificare il nome, nonché di coloro che al mutamento intendano opporsi.

Il TAR Lazio ha ritenuto il provvedimento prefettizio di diniego immune da vizio alcuno.

In caso di accordo tra genitori va riconosciuta la possibilità di aggiungere al cognome paterno anche quello materno. In caso di disaccordo non si può prescindere dal consenso di entrambi.

Non trovano accoglimento neppure le doglianze della madre circa la violazione della circolare ministeriale n. 15/2008, secondo la quale è possibile presentare l’istanza di cambiamento di cognome per conto del minorenne se presentata da entrambi i genitori o anche da uno solo dei due “purché detta istanza sia accompagnata dal consenso dell’altro genitore“.

Solo in caso di perdita della responsabilità genitoriale da parte dell’altro e in caso di istanza motivata sulla base di “peculiari circostanze familiari, adeguatamente comprovate, tali da arrecare pregiudizio o danno al minore” l’istanza può essere valutata positivamente.

Nella fattispecie, però, detti requisiti non sono stati ravvisati dal Prefetto, il quale ha ritenuto sussistente solo una situazione conflittuale tra i genitori del minore.

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