La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6145/2018, ha affermato che la sentenza parziale di separazione è giustificata dalla presenza di una disaffezione e dal distacco spirituale di un coniuge verso l’altro che rende intollerabile la convivenza.
La pronuncia immediata sullo status, fermo restando che la causa prosegue in relazione alle altre statuizioni, consente, pertanto, di evitare condotte processuali dilatorie che possono incidere negativamente sui diritti di una delle parti.
Nel caso in esame una donna aveva impugnato la sentenza non definitiva di accoglimento della domanda di separazione avanzata dal coniuge lamentando che la Corte d’Appello avesse ritenuto ammissibile la domanda di sentenza parziale nonostante il marito avesse proposto domanda di separazione con addebito e nonostante la sua opposizione alla richiesta di separazione.
La ricorrente affermava che i giudici avrebbero fondato la decisione su una causa petendi non dedotta dal marito, il quale si era limitato a chiedere la separazione sulla base della violazione dei doveri coniugali da parte della moglie.
Secondo la Suprema Corte l’art. 709-bis c.p.c. in relazione alla pronuncia immediata sullo “status” equipara il procedimento di separazione a quello di divorzio al fine di evitare condotte processuali dilatorie che potrebbero riflettersi sul diritto di una parte ad ottenere una pronuncia circa il proprio “status“.
Gli Ermellini affermano che l’intollerabilità della convivenza può derivare dalla disaffezione e dal distacco spirituale anche di uno solo dei coniugi.
Spetta, dunque, al Tribunale pronunciare la sentenza non definitiva di separazione quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, proseguendo il giudizio per le altre statuizioni.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.