Il Disegno di Legge sul Cyberbullismo, approvato quasi all’unanimità al Senato, ritorna alla Camera per l’approvazione definitiva, a seguito delle modifiche apportate.
Il cyberbullismo è stato definito come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuriai, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonchè la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo“.
Il “minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito atti di cyberbullismo” può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social una richiesta affinché venga oscurato, rimosso o bloccato qualsivoglia dato personale del minore medesimo che sia stato diffuso in internet, previa conservazione dei dati originali.
Allo scopo di redigere un piano di azione per contrastare e prevenire il cyberbullismo è stato istituito – con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge – un “tavolo tecnico” del quale fanno parte rappresentanti di alcuni Ministeri, del Garante per l’Infanzia e di associazioni che si occupano dei diritti dei minori e degli adolescenti.
Salvo che il fatto integri reato, il dirigente scolastico è obbligato ad informare le famiglie dei minori coinvolti qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo. Si evidenzia che in ogni istituto vi è un docente avente funzione di referente per le iniziative contro bullismo e cyberbullismo.
Alla fattispecie si applica la misura dell’ammonimento fino a quando non viene presentata querela o denuncia per i reati di cui agli artt. 594, 595 e 612 c.p.e e all’art. 167 del codice per la protezione dei dati personali, commessi tramite internet da minorenni ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne.
Il questore può convocare il minore, accompagnato da un genitore ai fini dell’ammonimento, i cui effetti cessano al compimento della maggiore età.