Decesso del coniuge durante il giudizio

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26489/2017, ha stabilito che qualora il coniuge muoia durante il giudizio debba conseguirne declaratoria di cessazione della materia del contendere sia in relazione al rapporto di coniugio che ai profili economici.

Nella fattispecie il Giudice di secondo grado aveva, in parte, accolto il gravame della ex moglie contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato le istanze di attribuzione di un assegno divorzile, nonché di una quota del TFR e del risarcimento dei danni nei confronti dell’ex coniuge, con il quale aveva contratto matrimonio sciolto con sentenza parziale.

La Corte di Appello aveva ritenuto di attribuire alla donna un assegno divorzile, rigettando le altre domande.

Gli eredi dell’uomo hanno presentato ricorso in Cassazione lamentando violazione di norme di diritto e vizi di motivazione sia in ordine all’an che al quantum dell’assegno divorzile riconosciuto.

Secondo la Suprema Corte in caso di decesso del coniuge durante il giudizio trova applicazione la giurisprudenza “secondo la quale la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi”.

La Cassazione ha, pertanto, affermato che “l’evento della morte ha l’effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato”.

La sentenza impugnata è stata cassata.

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