Il soggetto adottato ha diritto di accedere alle informazioni sulla propria famiglia di origine e sui genitori biologici dopo i venticinque anni di età; prima ciò viene autorizzato solo in caso di gravi e comprovati motivi di salute psico-fisica.
Secondo la Suprema Corte il diritto del soggetto adottato si configura quale diritto all’identità personale in quanto ogni individuo, al fine di sviluppare la propria personalità, ha bisogno di costruire la propria identità anche attraverso la conoscenza della discendenza biologica e dei parenti più prossimi.
A riguardo, si segnala la sentenza n. 6963/2018 con la quale la Corte di Cassazione si è occupata della richiesta di un uomo, adottato quando era piccolo, di acquisire le generalità delle sorelle che erano state date in adozione a famiglie differenti.
Il Tribunale dei Minorenni e la Corte di Appello ne avevano respinto l’istanza sostenendo la prevalenza del diritto alla riservatezza sull’identità delle sorelle rispetto al diritto a recuperare i legami biologici.
La Suprema Corte ritiene che non sia possibile limitare il diritto di accesso dell’adottato alle informazioni sulla propria famiglia d’origine ai soli genitori biologici, ma è necessario estenderlo ai congiunti più stretti, come i fratelli e le sorelle, attuando un bilanciamento di interessi tra chi vuole conoscere le proprie origini e chi può soddisfare tale esigenza ma ha anche il diritto a non voler rivelare la propria parentela biologica.
Nella fattispecie, quindi, la Suprema Corte ha accolto la richiesta del ricorrente rinviando la questione alla Corte di Appello che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “L’adottato ha diritto, nei casi di cui all’art. 28, comma 5 , L.n. 184 del 1983, di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti, non solo l’identità dei propri genitori biologici, ma anche quella delle sorelle e fratelli biologici adulti, previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all’accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell’esercizio del diritto“.
Sarà, dunque, sufficiente il consenso delle sorelle del soggetto adottato affinchè quest’ultimo possa conoscere il proprio legame di sangue e le generalità delle stesse.