La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19780/2018, ha affermato che anche la nonna acquisita, seconda moglie del nonno biologico, ha diritto ad avere rapporti stabili e significativi con le nipoti, vendendosi riconosciuta la possibilità di frequentarle, nonostante la conflittualità esistente con i loro genitori.
Nel caso in esame i nonni avevano presentato ricorso affinchè fosse loro riconosciuto il diritto a mantenere i rapporti con le nipotine, resi molto difficili dai genitori delle bambine.
Sia in primo che in secondo grado trovava accoglimento solo la domanda del nonno, mentre quella della nonna veniva respinta ritenendo che non vi fosse alcuna legittimazione attiva della donna in quanto non ascendente biologica delle bambine.
I nonni ricorrono in Cassazione lamentando l’omessa valutazione dell’interesse delle minori: la donna, infatti, era percepita come una nonna premurosa dalle bambine, le quali addirittura avevano presso la casa dei nonni una stanza interamente loro dedicata.
Gli Ermellini ritengono non condivisibile la sentenza impugnata alla luce della normativa costituzionale (artt. 2 e 30 Cost,), europea (art. 24 Carta di Nizza) ed internazionale (art. 8 CEDU) e richiamano la giurisprudenza che ha evidenziato la necessita di ampliare i contatti del minore con persone del nucleo familiare allargato se le relazioni siano di beneficio per l’interesse dello stesso.
La Cassazione ha affermato che “Alla luce dei principi desumibili dall’art 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, dall’art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dagli artt. 2 e 30 Cost., il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317 bis cod. civ., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell’art. 315 bis cod. civ., non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto dí parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico”.