Diritto di visita dei Nonni –Prima Parte

La legge ha sempre riconosciuto il diritto del minore ad un rapporto con i nonni.

La legge 54/2006 nella novella dell’art. 155 c.c., al comma 1 prevedeva il diritto dei minori a “conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

L’art. 315 bis c.c., introdotto dall’art. 1 comma 8 della legge n. 219/2012 e d.lgs. 154/2013, prevede che “Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”.

L’art. 337 ter c.c. chiarisce che “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

L’art. 317 bis del Codice Civile, come sostituito dall’art. 42 d.lgs. 154/2013, aggiunge che: “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma”.

Dalla collocazione della norma nell’ambito delle disposizioni in tema di filiazione in generale si è ritenuto che derivi il diritto dei nonni a partecipare alla vita dei nipoti in modo stabile sin dal momento della loro nascita e che l’esistenza del diritto prescinda dalla presenza di una crisi tra i genitori.

I nonni, dunque, ai quali sia impedito il rapporto con il nipote, possono  ricorrere al giudice per ottenere l’emissione di provvedimenti idonei a soddisfare l’esigenza del minore a mantenere un rapporto con i propri nonni.

Cosa accade, però, quando nella famiglia si verificano situazioni tali da alterare la normalità delle relazioni?

I nonni non hanno diritto a frequentare il nipote se sono in lite con i genitori dello stesso per evitare che il minore si trovi all’interno di un conflitto  la cui soluzione spetta agli adulti.

Questa la statuizione della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 8100 del 21 aprile 2015, ha rigettato il ricorso dei nonni di un adolescente, con il quale essi chiedevano di potere incontrare il nipote, nonostante il grave conflitto con i suoi genitori.

Secondo la Suprema Corte l’unico interesse da tutelare è quello del minore.

E’ bensì vero, infatti, che la legge prevede il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti, ma non attribuisce a questi ultimi un autonomo diritto di visita.

Spetta quindi al giudice valutare la scelta ed adottare provvedimenti idonei a tutelare il diritto del minore ad una crescita serena ed equilibrata.

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