Diritto di visita dei Nonni –Seconda Parte

La Corte di Appello di Venezia – Sez. Minorenni- in data 24/12/2015 ha diversamente statuito affrontando la questione del diritto dei nonni di mantenere rapporti significativi con i propri nipoti, anche quando in famiglia vi siano situazioni tali da alterare la normalità delle relazioni.

La Corte ha, dunque, accolto l’istanza di appello di due nonni – avverso il provvedimento di primo grado- volta ad ottenere l’instaurazione di rapporti con i propri nipoti, ritenendo che essa trovi fondamento nell’art. 317 bis c.c..

Tale norma, secondo cui spetta agli ascendenti il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni nonché la facoltà di ricorrere al giudicese questo venga impedito-“affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore”, pur non attribuendo ai nonni un autonomo diritto di visita dei nipoti, nel prevedere che debbano essere assicurati tra gli stessi rapporti significativi “riconosce l’importanza che assume nella vita e formazione educativa dei minori anche la conoscenza e frequentazione dei nonni in funzione di una loro crescita serena ed equilibrata, quali componenti della famiglia allargata nel cui interno essi sono collocati e della quale fanno parte”. Inoltre la presenza dei nonni assume rilevanza “quale necessaria conoscenza che i minori debbano avere delle proprie origini“.

Avuto riguardo a dette esigenze nonché al ruolo genitoriale nell’educazione e formazione della prole la Corte afferma che “non sembra che i motivi di contrasto che separano le due famiglie possano pregiudicare totalmente dette esigenze, anche perché i motivi del dissidio sono ormai remoti e lontani nel tempo ed obiettivamente superabili usando raziocinio e buon senso“.

Nella fattispecie, essendo emerso dalle relazioni dei servizi sociali  che i nonni sono “persone consapevoli e mature, disponibili a mettersi in discussione, non vi è motivo di ritenere che essi, preso contatto con i nipoti, possano “riesumare vecchie diatribe e rivendicazioni” coinvolgendovi anche i bambini.

La Corte ha, pertanto, stabilito un iter progressivo e prudente del futuro avvicinamento, disponendo un primo incontro “in ambiente idoneo e protetto” (consultorio familiare) in presenza dei genitori e del personale specializzato, per consentire ai minori la conoscenza dei nonni e favorire il rapporto, senza “mirare ad un riavvicinamento tra le due famiglie“.

Qualora l’esito sia positivo, verranno organizzati altri incontri, con  l’onere, nelle more, a carico dei genitori di tenere informati i nonni sulla vita dei nipoti.

 

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