Divorzio breve e mantenimento…Quali novità?

Si segnala l’ordinanza del 13.05.2015 del Tribunale di Brescia che nega la revisione delle condizioni di separazione in sede di divorzio breve in quanto il ridotto lasso di tempo tra separazione e divorzio non comporta mutamenti tali da giustificare la modifica delle condizioni stabilite precedentemente.

Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza della Cassazione ha affermato che: “ai fini delle statuizioni economiche nel giudizio di divorzio, l’assetto economico relativo alla separazione, pur non essendo vincolante per il giudice, può rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi (Cass. N. 22500/2006)”.

In particolare, in fase presidenziale del giudizio di divorzio “il materiale probatorio è ridotto ed il giudice deve adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti sulla base di una cognizione sommaria: è allora evidente che quanto stabilito (in seguito a compiuta attività istruttoria) o concordato (in ossequio alla volontà dei coniugi) in sede di separazione assume un importante valore indiziario ai fini delle determinazioni provvisorie di tipo economico, soprattutto quando poco tempo sia trascorso dalla separazione all’udienza presidenziale di divorzio”.
Nella fattispecie non sussistono, dunque, i presupposti per eliminare il mantenimento sia in favore della moglie (nelle more disoccupata) sia in favore del figlio che non pare avere raggiunto l’indipendenza economica.

Le condizioni economiche stabilite in sede di separazione restano, pertanto, confermate, almeno in via provvisoria

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