La legge sul divorzio n. 898/1970 prevede all’art. 12-bis che “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
Premesso che il trattamento di fine rapporto o TFR è la somma accantonata dal datore di lavoro corrisposta al lavoratore dipendente quando il rapporto di lavoro termina, la legge sul divorzio riconosce al coniuge divorziato, purchè titolare di assegno periodico di mantenimento e non risposatosi, il diritto ad una quota di TFR maturato dall’altro coniuge al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
La quota è pari al 40% riferibile agli anni di matrimonio – compreso l’eventuale periodo di separazione legale – coincidenti con il rapporto di lavoro.
Se, invece, l’ex coniuge non ha diritto all’assegno o lo abbia ricevuto una tantum non ha diritto neppure alla quota di TFR.
Qualora il coniuge percepisca il trattamento di fine rapporto in costanza del giudizio di separazione, se ne dovrà tenere conto ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge.
Il diritto a percepire la quota di TFR dell’altro coniuge non spetta qualora sia sorto prima della proposizione della domanda di divorzio.
Per quanto concerne il coniuge separato si evidenzia, infatti, che il diritto alla quota del TFR dell’altro coniuge sorge solo quando l’indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio, non anche quando sia maturata prima di essa.
Qualora, dunque, il coniuge separato cessi di lavorare prima che venga radicato il giudizio di divorzio, potrà disporre liberamente dell’indennità ricevuta e l’altro coniuge nulla potrà pretendere anche se titolare di assegno di mantenimento.
L’indennità riscossa prima della domanda di divorzio incide esclusivamente sulla situazione economica – reddituale del coniuge tenuto a corrispondere l’assegno e può legittimare la proposizione della domanda di modifica delle condizioni di separazione.
Se il TFR è maturato dopo la sentenza di divorzio, l’ex coniuge interessato dovrà proporre un’istanza al Tribunale affinché il suo diritto sia accertato e riconosciuto.
Qualora il coniuge obbligato alla prestazione muoia, il coniuge superstite ha diritto a percepire la quota di TFR: “l’obbligo dell’ex coniuge […] ha natura patrimoniale, con la conseguenza che, in caso di decesso del coniuge tenuto alla prestazione, esso, se rimasto inadempiuto, rientra nell’asse ereditario, gravando sugli eredi del de cuius”.