Divorzio ed assegno alla ex

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 30257/2017, ha stabilito che non è dovuto l’assegno divorzile alla ex moglie che, dopo l’abbandono della casa coniugale, ha condotto una vita dignitosa, anche in costanza di separazione, senza aver percepito alcun contributo dal marito.

Nella fattispecie con la sentenza di divorzio era stato stabilito a carico dell’ex marito un assegno mensile pari ad euro settecento.

In Appello si era ritenuto insussistente il diritto della moglie a percepire detto assegno in quanto, dopo il suo allontanamento, ella aveva condotto un’esistenza dignitosa nulla ricevendo dall’ex marito a seguito della separazione giudiziale.

In Cassazione, la donna ha impugnato la revoca dell’assegno divorzile lamentando la mancata valutazione dello squilibrio tra i redditi delle parti, la mancata valutazione della prevalenza dei cespiti e dei redditi del marito quale criterio di attribuzione dell’assegno, nonché l’omessa considerazione del tenore di vita in costanza di matrimonio.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso ribadendo la natura assistenziale dell’assegno divorzile e condividendo la decisione del giudice di merito circa la mancanza di prove adeguate da parte della donna in relazione all’insussistenza di una condizione di vita dignitosa.

Ella, inoltre, non aveva avanzato alcuna istanza per il proprio mantenimento ed infatti nulla aveva ottenuto in sede di separazione, in quanto indipendente economicamente.

Gli Ermellini hanno, pertanto, ritenuto irrilevante il divario economico attualmente esistente tra le parti, in quanto criterio da utilizzare solo quando vi sia il diritto all’attribuzione dell’assegno.

 

 

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