Il Tribunale di Roma, con sentenza del 13 luglio 2017, ha stabilito che il riconoscimento dell’assegno divorzile dipende dall’accertata inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge e dall’oggettiva impossibilità di procurarseli.
La sentenza fa seguito ad altri provvedimenti emessi in aderenza al principio affermatosi nella recente giurisprudenza di Cassazione che privilegia il criterio c.d. “assistenziale”, svincolato dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nella fattispecie il Tribunale ha rigettato le reciproche domande di assegno divorzile avanzate tra i coniugi, abbandonando così l’orientamento che individuava i presupposti per ottenerlo nella funzione assistenziale (condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (motivi della decisione) e compensativa (impegno di ciascun coniuge nella formazione del patrimonio familiare) dell’assegno medesimo.
L’orientamento attualmente affermatosi ammette il riconoscimento dell’assegno in forza del criterio attributivo-assistenziale.
Solo se viene accertata l’inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge e l’oggettiva impossibilità di procurarseli, ai fini della determinazione del quantum, si tiene conto dei criteri sopra citati: condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare, reddito di entrambi, durata del rapporto di coniugio.
Il riconoscimento dell’assegno – vd. sentenza n. 11504/2017 della Corte di Cassazione – è condizionato da una verifica giudiziale che si articola in due fasi.
La prima riguarda il riconoscimento del diritto all’assegno e concerne “l’an debeatur” fondata sull’autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali “persone singole“.
La seconda, riconosciuto il diritto all’assegno, riguarda il “quantum debeatur” improntata al principio della solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro quale persona economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.).
Nel caso in oggetto il Tribunale ha respinto l’istanza di assegno avanzata dal marito in quanto egli non ha dimostrato l’inadeguatezza dei suoi redditi; stessa conclusione per la domanda avanzata dalla moglie considerata accertata una situazione reddituale che le assicura i mezzi necessari per il proprio sostentamento.