Si segnala la sentenza n. 4092/2018 della Corte di Cassazione in tema di morte del coniuge in pendenza del giudizio di divorzio.
Tema alquanto dibattuto come si evince dalle numerose pronunce che si sono succedute fin da tempo risalente.
Si rammentano, tra le altre, la sentenza n. 661/1980, secondo la quale se la morte si verifica durante il giudizio di divorzio viene travolta ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato e, più recenti, le sentenze n. 9689/2006 e n. 18130/2013 secondo le quali si ha cessazione della materia del contendere, anche in relazione ai profili economici, qualora si verifichi il decesso del coniuge durante il procedimento contenzioso di divorzio.
Esistono due opposte correnti dottrinali: quella maggioritaria ritiene cessata la materia del contendere e afferma che l’evento morte possa travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa non ancora passata in giudicato; quella minoritaria non ritiene cessata la materia del contendere e sostiene che con la morte del soggetto obbligato non venga meno l’obbligo di mantenimento con effetto retroattivo, con conseguente obbligo a carico degli eredi di corrispondere gli importi spettanti maturati anteriormente alla data della morte.
La Suprema Corte si è attualmente attestata su una posizione univoca affermando la tesi della cessazione della materia del contendere ed ulteriormente argomentando in relazione agli aspetti estintivi in caso di morte del coniuge.
In quest’ultima ipotesi cessa, dunque, la materia del contendere sia nel giudizio sullo “status” che sulle domande accessorie, compreso il giudizio sulla richiesta di assegno divorzile, non rilevando l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio, poichè l’obbligo di corresponsione dell’assegno è “personalissimo e non trasmissibile agli eredi”, in quanto “posizione debitoria inscindibilmente legata ad uno status personale”.
Ne consegue l’improcedibilità dell’azione volta a veder riconosciuto il diritto all’assegno divorzile nei confronti degli eredi del coniuge obbligato e l’impossibilità di questi ultimi di subentrare nella posizione processuale del de cuius per far accertare la sussistenza del suo obbligo di contribuire al mantenimento e di ottenere la restituzione delle somme versate sulla base di provvedimenti interinali o non definitivi.