Con sentenza n. 2700/2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che anche le donazioni di modico valore sono soggette a collazione e devono essere conferite nell’asse ereditario, ad eccezione di quelle in favore del coniuge superstite (art. 738 c.c.).
L’istituto della collazione prevede che i soggetti di cui all’art. 737 c.c. – i figli, i loro discendenti e il coniuge – che “concorrono alla successione” devono “conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati“.
Dispensa che non può, comunque, superare i limiti della quota disponibile.
Quanto sopra al fine di formare le porzioni.
Nel caso in oggetto la madre aveva donato i suoi gioielli alla figlia; l’altro figlio ricorre in Cassazione contro la sentenza di secondo grado nella parte in cui era stato negato che i gioielli fossero soggetti a collazione avuto riguardo al modico valore degli stessi.
Il ricorrente eccepiva che – visto che l’elenco dei gioielli donati risultava da un documento risalente – i giudici di appello avrebbero dovuto deferire il giuramento estimatorio per accertare il reale valore degli stessi.
La Suprema Corte ritiene che la Corte di Appello abbia errato nel negare l’assoggettamento a collazione dei gioielli donati dalla de cuius alla figlia “trattandosi di gioielli di modico valore rispetto all’intero asse ereditario” in quanto anche le donazioni di modico valore sono soggette a collazione tranne quelle fatte al coniuge del defunto.
Nella caso di donazione di modico valore fatta in favore di una figlia l’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione (salvo dispensa da parte del de cuius) e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente la domanda di divisione e la menzione in essa dell’esistenza di determinati beni, facenti parte dell’asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di avvenuta donazione.
La sentenza è annullata con rinvio.