Facebook e foto dei figli

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 23 dicembre 2017, ha stabilito per i genitori che decidano di pubblicare le fotografie dei figli minorenni sui social network l’obbligo di rimozione dei relativi post e delle immagini, nonché il pagamento di una sanzione pecuniaria per mancato adempimento dell’obbligo di fare.

Nella fattispecie un giovane di sedici anni aveva evidenziato al Tribunale che la madre pubblicava sui social sue fotografie e riportava particolari di vita familiare e delle relative controversie giudiziarie; inoltre aveva lamentato l’ampia diffusione di tali notizie tra i coetanei.

Dopo la separazione dei genitori del minore era stata sospesa la responsabilità genitoriale di entrambi a causa delle loro condotte gravemente pregiudizievoli per il figlio.

Il minore aveva quindi scelto di proseguire gli studi all’estero ed aveva chiesto la cessazione della continua diffusione di informazioni su di sé e sulla vicenda familiare da parte della madre.

Avuto riguardo all’età del minore, il Tribunale ha evidenziato la rilevanza che assume la volontà dello stesso.

Secondo la Suprema Corte (sent. n. 5237/2014) si deve considerare la volontà del minore quando la stessa è “esplicitazione delle proprie aspirazioni, di un vero e proprio progetto di vita, non privo di risvolti esistenziali ed affettivi, sorretto da una fortissima volizione, desumibile dalle insormontabili difficoltà manifestatesi in sede esecutiva“.

I c.d. grandi minori (quelli che hanno sedici anni ed in alcuni casi quattordici anni) hanno un margine di autodeterminazione: le motivazioni del giovane circa la scelta di proseguire gli studi all’estero rispondono alla necessità di allontanarsi dal contesto sociale nel quale tutti i compagni sarebbero a conoscenza delle sue vicende personali, rese continuamente note dalla madre.

Il giudice ha, dunque, deciso di autorizzare il minore a proseguire gli studi all’estero ed ha ordinato alla madre l’immediata cessazione della diffusione sui social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali ed alla vicenda giudiziaria relative al figlio, nonchè la rimozione dei contenuti già pubblicati.

Ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., in caso di inottemperanza della madre agli obblighi di cessare e rimuove detti dati dai social, la stessa si vedrà condannata a corrispondere al ricorrente un importo per la violazione posta in essere.

La Cassazione ritiene che Facebook debba essere considerato luogo aperto al pubblico, in quanto luogo “virtuale” aperto all’accesso di chiunque utilizzi la rete (Cass. sent. n. 37596/2017).

Deve, inoltre, rammentarsi che, ai sensi dell’art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge 176/1991, i minori godono di una tutela rafforzata.

 

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