La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25337/2015, ha stabilito che se il tradimento “fasullo” umilia e getta il partner nello sconforto come fosse un vero tradimento, le conseguenze dei due comportamenti devono essere trattate nello stesso modo.
Rischia, dunque, l’addebito dell’eventuale separazione chi confessi al proprio partner una scappatella immaginaria, allo scopo di farlo ingelosire.
Fingere di aver tradito può, in concreto, ledere la dignità e la stabilità emotiva del partner e mettere in crisi la coppia come un vero tradimento, specie laddove la bugia si protragga per molto tempo e sia posta in essere con persuasione: in tal caso il rapporto coniugale ne risulta sicuramente destabilizzato.
Nella fattispecie, la moglie ha confessato la menzogna solo in sede di giudizio di separazione, quando ormai la situazione era del tutto compromessa.
Ciò che conta, dunque, è la prova del rapporto causa-effetto tale da far scattare l’addebito nei confronti del coniuge per aver posto in essere una condotta idonea a provocare la crisi di coppia e a rendere intollerabile la convivenza.