La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8297/2019, ha affermato che in caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio si configura il reato previsto dall’art. 570 bis c.p.
La difesa dell’uomo ritiene che la condotta di quest’ultimo non sia riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 570-bis c.p. che si riferisce alla qualità di coniuge, essendo l’imputato convivente more uxorio e non coniugato.
La Suprema Corte, rammentando il consolidato orientamento di legittimità in materia, nonché l’interpretazione sistematica delle leggi n. 54/2006, n. 76/2016 e del D.Lgs. 154/2013, stabilisce che il delitto previsto dall’art. 570-bis c.p., introdotto dal d.lgs. 21/2018, è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio.
Secondo la giurisprudenza il distinguo dell’art. 570-bis c.p. tra la posizione dei figli nati da genitori conviventi rispetto a quelli nati in costanza di matrimonio è in contrasto con l’equiparazione realizzata nell’ambito del diritto civile (artt. 337-bis e ss. c.c.).
Gli obblighi dei genitori verso la prole non subiscono alcuna variazione a seconda che sia o meno intervenuto il matrimonio, in conformità alla previsione dell’art. 30 comma 3 Cost.
Secondo gli Ermellini, quindi, l’art. 570 bis c.p. trova applicazione anche in caso di violazione degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio.