Genitore pensionato e mantenimento dei figli

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4801/2018, ha stabilito che spetta anche al genitore pensionato ed inabile al lavoro, sia pure in base alle proprie possibilità, mantenere i figli, anche maggiorenni, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica.

In tali circostanze, secondo gli Ermellini, devono infatti essere bilanciati due principi costituzionali: quello di solidarietà sociale (art. 38 Cost.) – secondo il quale deve essere garantito al soggetto pensionato un ”trattamento adeguato alle sue esigenze di vita” – e quello che impone ai genitori di provvedere al mantenimento della prole (art. 30 Cost.).

Nella fattispecie è stato dunque respinto il ricorso in Cassazione – contro la sentenza di divorzio che aveva previsto un assegno di mantenimento per le figlie – di un padre il quale lamentava che il giudice di merito non avrebbe considerato il suo stato di pensionato invalido al lavoro.

Secondo la Suprema Corte il soggetto pensionato è, dunque, nello stesso tempo creditore di un trattamento pensionistico adeguato ed obbligato nei confronti dei figli, secondo le proprie possibilità.

Non trova accoglimento neppure la doglianza del ricorrente circa il riconoscimento della spettanza del contributo anche nei confronti della figlia maggiorenne.

L’obbligo di mantenimento della prole non cessa, infatti, con il raggiungimento della maggiore età ma perdura fino al raggiungimento dell’indipendenza economica, salvo che non si verifichino comportamenti di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro da parte del figlio, ovvero intervenga una sua colpevole negligenza nel compimento degli studi e di disinteresse nella ricerca dell’indipendenza economica.

Nel caso in oggetto il ricorrente nulla ha dedotto in merito.

Si precisa che in mancanza di una specifica richiesta della figlia, spetta alla madre, con essa convivente, il diritto di ricevere dall’altro genitore il contributo al mantenimento per la figlia stessa.

 

 

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