Si segnala il disegno di legge n. 2669 recante “Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali” all’esame della commissione giustizia della Camera.
Diversamente da quanto si verifica all’estero, ove sono molto utilizzati, in Italia gli accordi prematrimoniali sono vietati.
La proposta di legge prevede la possibilità per i futuri coniugi di stipulare prima delle nozze (ai sensi del nuovo art. 162-bis c.c.) “accordi prematrimoniali volti a disciplinare i rapporti dipendenti dall’eventuale separazione personale e dall’eventuale scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” mediante l’istituto della negoziazione assistita da uno o più avvocati.
In presenza di figli minori o economicamente non autosufficienti, gli accordi dovranno essere autorizzati dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. Qualora egli ritenga gli accordi non rispondenti all’interesse dei figli ne indica i motivi, invitando le parti ad una loro riformulazione o negando definitivamente l’autorizzazione.
Il disegno di legge prevede che i coniugi possano accordarsi sul mantenimento nel limite di non oltre la metà del proprio patrimonio.
E’ altresì prevista la possibilità di rinunciare al mantenimento da parte dell’altro coniuge, fatto salvo solo il diritto agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e ss. c.c.
Inoltre, possono essere trasferiti all’altro coniuge o ad un terzo anche “beni o diritti destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di figli disabili per la durata della loro vita o fino a quando permane lo stato di bisogno, la menomazione o la disabilità“.
I patti prematrimoniali possono essere stipulati o modificati in ogni momento, anche in costanza di matrimonio e, comunque, prima del deposito del ricorso per separazione personale o della sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita o della conclusione dell’accordo ex artt. 6 e 12 del d.l. n. 132/2014.
I ricorsi di separazione e divorzio dovranno contenere il riferimento agli accordi stipulati.
Il disegno di legge prevede altresì che i futuri coniugi, in deroga al divieto dei patti successori ed alle norme in tema di riserva del coniuge legittimario, possano stabilire negli accordi anche disposizioni relative alla successione (di uno o entrambi i coniugi), fatti salvi i diritti degli altri legittimari. Anche tali patti sono modificabili in ogni momento.