La Corte di Cassazione, con sentenza n. 52822/2018, ha stabilito che la disciplina del gratuito patrocinio senza limiti di reddito per le donne vittime di violenza e reati come i maltrattamenti in famiglia si applica ai procedimenti pendenti all’entrata in vigore del D. Legge n. 93/2013 con efficacia ex nunc in relazione agli anni d’imposta successivi a quello in cui è divenuta operativa la disposizione.
La ratio della norma è, infatti, quella di tutelare i soggetti più deboli per assicurarne la difesa a spese dello Stato e incentivare le denunce dei reati in ambito familiare.
La norma, pertanto, non può essere limitata alle nuove ammissioni al beneficio.
Nella fattispecie ricorre in Cassazione una donna nei confronti della quale è stato revocato il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, in qualità di persona offesa nel procedimento a carico del marito per maltrattamenti a suo danno e a danno della figlia minore.
Nel merito era stata verificata, a mezzo accertamenti tributari, la modifica del reddito della donna; inoltre era stata ritenuta priva di rilievo la modifica dell’art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 115/2002 – che ha incluso i maltrattamenti tra i reati per cui non rileva il reddito del nucleo familiare – in quanto intervenuta successivamente al perfezionamento della procedura di ammissione.
Secondo la Suprema Corte l’argomento è “manifestamente illogico e contrastante con il dato normativo“.
Al momento dell’ammissione al gratuito non era ancora stata introdotta la norma che consente l’ammissione della persona offesa per maltrattamenti in famiglia al beneficio del patrocinio a spese dello Stato senza tener conto del reddito, ma è anche vero che nessun superamento del reddito era stato accertato nel periodo di riferimento e nessun rilievo era stato svolto dagli uffici delle Agenzie delle Entrate dall’anno dell’ammissione al beneficio (2013) a quelli successivi fino all’anno 2016.
I giudici di merito avevano utilizzato la segnalazione dell’Agenzia delle Entrate circa il superamento della soglia reddituale per l’anno 2016 per revocare l’ammissione con efficacia ex tunc senza tener conto del contenuto della nuova norma.
Gli Ermellini ritengono la disposizione applicabile sia alle nuove richieste di ammissione al gratuito patrocinio sia a quelle accolte sulla base della disciplina originaria in relazione a procedimenti penali ancora pendenti, in quanto l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo ex art. 75 del d.P.R. 115/2002.
L’art. 76 comma 4 ter si applica, quindi, a tutti i procedimenti in corso nel cui ambito sia già intervenuto un provvedimento di ammissione, ma con efficacia ex nunc in relazione agli anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della disposizione.
A far data dall’anno successivo a quello di ammissione, la persona offesa deve dunque ritenersi esonerata dall’obbligo di comunicare all’autorità giudiziaria procedente eventuali superamenti di soglie reddituali.
La Suprema Corte ha, quindi, annullato senza rinvio sia il provvedimento impugnato che quello di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente, nella sua qualità di persona offesa del reato di maltrattamenti in famiglia.