La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12954/2018, ha stabilito che un padre non può imporre alla figlia di abbracciare la nuova confessione religiosa a cui egli ha aderito dopo la fine della relazione more uxorio se la minore ha manifestato un disagio nel parteciparvi tale da turbare la sua crescita emotiva.
Nel caso in oggetto un padre aveva presentato reclamo avverso il provvedimento del Tribunale – adito per stabilire le modalità di affido condiviso della figlia – che aveva inibito al genitore di condurre con sé la figlia agli incontri e alle manifestazioni di una fede religiosa praticata dopo la fine della convivenza con la madre della minore.
La bambina viveva con disagio la partecipazione a detti incontri come rilevato dalla CTU psicologica secondo la quale la crescita emotiva della minore veniva pregiudicata dalle modalità adottate dal padre di far conoscere la propria religione alla figlia oltre al divieto imposto dallo stesso di partecipare alle manifestazioni della diversa religione nella quale la bambina era stata educata.
Il padre ricorre in Cassazione lamentando la lesione della sua libertà di religione e limitato il suo diritto a far conoscere alla figlia il suo nuovo credo ed affermando che la legge consente di educare i figli nella propria fede purché, nel rispetto delle loro inclinazioni, questi siano lasciati liberi di scegliere se e in cosa credere.
Secondo gli Ermellini è legittimo il divieto imposto al padre di portare la figlia alle manifestazioni della sua confessione religiosa in quanto risulta appurato che ciò possa compromettere l’equilibrata crescita emotiva della bambina.
Stante, dunque, il superiore interesse della prole in caso di conflitto genitoriale, nonché il preminente diritto del minore ad una crescita sana ed equilibrata, è possibile l’adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti di libertà individuali dei genitori se il loro esercizio comporti conseguenze pregiudizievoli per il figlio compromettendone la salute psico-fisica e lo sviluppo.
Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.