Con ordinanza n. 24637/2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di affidamento della prole, affermando che l’interesse superiore dei figli impone di tendere alla bigenitorialità e al superamento della conflittualità, prevedendo solo in via residuale l’affidamento ai Servizi Sociali o quello esclusivo ad uno solo dei genitori.
Nel caso in esame, il minore veniva affidato ai Servizi Sociali con provvedimento della Corte di Appello, la quale riteneva grave la conflittualità tra i genitori separati, tale da rendere impossibile qualsivoglia forma di accordo.
Secondo il Giudice di secondo grado dalle relazioni dei Servizi Sociali emergeva che i genitori non fossero in grado di anteporre l’interesse del figlio al loro reciproco risentimento, ditalchè gli stessi venivano ammoniti a comportarsi correttamente per assicurare al minore la presenza di entrambi.
I genitori ricorrono, quindi, in Cassazione lamentando che non sono stati tenuti in considerazione gli esiti della CTU, né il contenuto della relazione dei Servizi Sociali laddove veniva evidenziato un ottimo rapporto del minore con entrambi i genitori.
Secondo gli Ermellini il collocamento presso i Servizi Sociali può aiutare a ripristinare una bigenitorialità condivisa, nell’interesse del minore: compito dei Servizi è, infatti, quello di sostituire l’assenza dei genitori, facendo loro intraprendere un percorso per addivenire al reciproco rispetto nella relazione con il figlio.
Il collocamento presso i Servizi Sociali va, quindi, contemperato con il principio della bigenitorialità e dell’affidamento condiviso dei figli, fatta salva l’eventuale inidoneità di uno dei genitori a svolgere il proprio ruolo, tanto da rendere l’affidamento pregiudizievole per il figlio.
Secondo gli Ermellini, nel caso in esame, non vi è grave conflittualità tra i genitori, pur non essendo questi ultimi riusciti ad assumere decisioni sull’organizzazione quotidiana della vita del figlio, in quanto dette decisioni erano “prive di quel carattere di specificità e di rilevanza nella sfera personale e patrimoniale del minore tali da non poter prevalere nel bilanciamento con il principio della bigenitorialità”.
Secondo la Suprema Corte la sentenza impugnata non ha correttamente esaminato la CTU espletata in primo grado e ha evidenziato solo la conflittualità tra i genitori.
Il CTU, invece, aveva espresso la volontà di rivedere i genitori dopo un po’ di tempo, ritenendo il rapporto tra questi ultimi idoneo a giungere ad un accordo su questioni relative alla vita del figlio.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso.