Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18063/2017, ha stabilito che non spetta alcun assegno divorzile all’ex economicamente autonomo che vive, senza oneri di locazione, in una casa di famiglia.
A seguito della separazione il marito versava alla moglie un assegno mensile; durante il procedimento di divorzio quest’ultima aveva chiesto un aumento dell’assegno, ma a tale istanza si era opposto il coniuge.
Tra l’altro l’esborso era stato già ridotto dal Presidente f.f. in quanto dopo la separazione il marito aveva avuto un figlio.
Il Tribunale rammenta che per ottenere l’assegno divorzile il soggetto istante deve essere privo di “mezzi adeguati” o, comunque, essere nell’impossibilità “di procurarseli per ragioni oggettive“.
Si deve, dunque, valutare l’indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dal possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, dalle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro) e dalla stabile disponibilità di una casa di abitazione.
L’onere probatorio grava sul richiedente, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’altro ex coniuge. Il quantum debatur (ammontare assegno) potrà essere stabilito solo a seguito dell’esito positivo della prima fase.
Nella fattispecie la moglie possiede mezzi adeguati per potersi mantenere autonomamente ed è economicamente indipendente, come risulta dalla dichiarazione dei redditi della stessa, cui vanno aggiunti gli importi ricevuti dall’ex marito a titolo di contributo per il suo mantenimento.
Inoltre, ella vive, senza corrispondere alcun onere locatizio, in una casa di proprietà della madre ed è comproprietaria di alcuni immobili e locali condominiali da cui percepisce rendite.
Nonostante la donna sostenga che le rendite vengano utilizzate per la cura dell’anziana madre invalida, non è stata fornita alcuna prova di tale impiego.
Il Tribunale ha ritenuto la donna economicamente autosufficiente, conseguentemente respingendo la sua istanza di assegno divorzile che andrebbe a gravare sul ricorrente il quale, con i propri redditi, deve provvedere al mantenimento del figlio nato dopo la separazione.